Statuto

Statuto dell'Associazione Pro Loco Gallina

 


DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 1

E’ costituita l’associazione denominata Associazione Pro Loco Gallina

ART. 2

L’Associazione ha sede in Gallina, Via del Colombaio (ex scuole).

Eventuali variazioni dell’indirizzo della sede non saranno oggetto di modifiche del presente Statuto.

 ART. 3

L’Associazione non ha scopo di lucro.

L’Associazione ha lo scopo di facilitare lo sviluppo culturale, socio economico e l’incremento turistico a favore della comunità di Gallina.

Per il raggiungimento delle finalità istitutive potranno essere promosse iniziative aventi carattere culturale, folcloristico, sportivo, artigianale, commerciale, ludico ed economico nonché altre attività indirizzate al raggiungimento degli scopi istitutivi.

Le attività suindicate verranno coordinate direttamente dall’Associazione che potrà comunque delegarne ad altri la realizzazione.

ART. 4

L’Associazione è apartitica e aconfessionale.

ART. 5

Il patrimonio è costituito da contribuzioni provenienti da soci o da terzi non associati

Il patrimonio dell’Associazione, costituito dalle entrate per quote associative, da contributi vari di enti associazioni e privati, nonché da entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti della pro-loco, deve essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie dell’Associazione.

ART. 6

L’esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio di esercizio.


SOCI

ART. 7

All’associazione possono aderire tutti gli abitanti residenti e non residenti nonché gli Enti Pubblici e Privati.

Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota annuale di iscrizione il cui ammontare viene lasciato alla libera discrezione dell’associato, ma che comunque non potrà essere inferiore al minimo fissato annualmente dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dell’Associazione si riserva la facoltà di non accettare l’iscrizione entro il termine di trenta giorni.

Il mancato versamento della quota associativa oltre il 31 Agosto viene implicitamente ritenuto atto di dimissioni non soggette ad accolgimento.


ORGANI RAPPRESENTATIVI

ART. 8

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • La Presidenza.

Tutte le cariche sono gratuite. Viene riconosciuto un rimborso per le spese effettivamente sostenute, stabilito nelle modalità dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

L’Assemblea dei Soci viene convocata in via ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea deve essere convocata con avviso affisso tre giorni prima in caso di urgenza motivata.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, luogo ed ora dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

In mancanza di tali formalità, l’Assemblea deve ritenersi validamente costituita quando siano presenti tutti gli associati e i componenti del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di suo impedimento dal Vice-presidente

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato.

A ciascun partecipante non possono essere conferite più di numero tre deleghe.

 ART. 10

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all’anno entro il 15 Marzo, per deliberare circa:

  1. approvazione del bilancio consuntivo, con la relazione del Presidente e dei Sindaci Revisori;
  2. l’approvazione dei programmi da svolgere e del relativo bilancio preventivo;
  3. la designazione delle cariche sociali e dei sindaci quando se ne verifichi la necessità.

L’Assemblea ordinaria delibera validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con l’assenso di metà dei presenti.

ART. 11

L’Assemblea straordinaria può essere convocata:

  1. dal Presidente, qualora sussistano motivi particolari;
  2. dai Soci, che presentino una richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

La convocazione avverrà rispettando le modalità previste per l’Assemblea ordinaria, tenuto presente che le deliberazioni sono valide con l’assenso dei due terzi dei presenti.

L’Assemblea straordinaria decide sugli argomenti all’ordine del giorno, sulle modifiche da apportare allo Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa.

Per le delibere di modifica dello Statuto e di scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole di tre quarti degli associati.


CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12

Il Consiglio Direttivo è composto di almeno sette membri designati dall’Assemblea Generale dei Soci; del Consiglio ne farà parte per diritto anche un Consigliere del Comune di Castiglione d’Orcia quale ottavo componente con diritto di voto.

Le operazioni d’elezione del Consiglio saranno effettuate durante l’apposita Assemblea Ordinaria Generale dei Soci, rispettando le disposizioni dell’Art. 9 sulla validità della stessa Assemblea. Ogni socio è eleggibile. Nei locali dove si svolgeranno le operazioni di voto dovranno essere esposti sia l’elenco dei soci in regola con la quota sociale, sia l’elenco dei soci che hanno dato la loro disponibilità a far parte del Consiglio. Prima del voto dovrà essere costituita una commissione elettorale composta da un Presidente e due Scrutatori, il Presidente della Commissione avrà facoltà di dichiarare concluse le operazioni di voto e comunque non prima ce abbiano votato tutti i Soci presenti all’Assemblea. Le operazioni di spoglio saranno eseguite subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. I risultati delle elezioni saranno verbalizzati dal Segretario e sarà stilata la graduatoria dei soci che hanno ottenuto voti, dei quali i sette più votati saranno eletti quali nuovi consiglieri. Il nuovo Consiglio subentrerà al vecchio al momento della sua prima riunione per determinare le cariche sociali.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

Qualunque membro del Consiglio che manche senza giustificato motivo per tre riunioni anche non consecutive decade dalla carica.

La perdita della carica di Consigliere, oltre che per il motivo del comma precedente, si ottiene anche a seguito di dimissioni.

Entro un mese dal ricevimento delle dimissioni il Presidente dovrà reintegrare il Consigliere con il primo dei non eletti.

Nel caso di dimissioni del presidente, il Consiglio, entro un mese dalle dimissioni, provvederà alla rielezione di un nuovo Presidente; nel caso il Presidente si dimetta anche dalla carica di consigliere, subentrerà al suo posto nel Consiglio il primo dei non eletti.

Nel caso si dimettano contemporaneamente la metà dei Consiglieri mediante l’Assemblea Straordinaria, si provvederà all’intera rielezione del Consiglio.

Il Consiglio provvederà ad informare i Soci, alla prima Assemblea ordinaria sulle variazioni dei componenti del Consiglio.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio delibera in merito all’attività, all’organizzazione e all’amministrazione dell’Associazione.

Approva il bilancio di previsione e relativo programma di azione, nonché il conto consuntivo e la relazione all’attività svolta, formulati dal Presidente.

Designa fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-presidente.

Determina annualmente la tassa di iscrizione.

Nomina, su proposta del Presidente, un segretario ed un tesoriere, fra i consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere tutti i Soci.


PRESIDENZA

ART. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti e cura l’andamento dell’Associazione stessa adottando, ove occorra, tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza, salvo a riferirne, per la ratifica, alla prima riunione del Consiglio Direttivo. E’ facoltà del Presidente, udito il Consiglio Direttivo di nominare apposite Commissioni per provvedere all’organizzazione dei diversi settori d’attività.

Nelle Assemblee fissa l’ordine del giorno.

ART. 14

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; redige i verbali delle relative riunioni, assicura la realizzazione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

ART. 15

Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, sono responsabili della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione.

ART. 16

Collegio dei Sindaci Revisori.

Due revisori di conti devono essere nominati dall’Assemblea per esaminare periodicamente la contabilità. Possono presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo, compilano l’apposita relazione a conto consuntivo. Essi durano in carica tre anni.


SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altre associazioni che perseguano scopi analoghi.